1.Compatibilità dell'attività medica con quella
commerciale di un centro estetico
L'
attività medica non è compatibile con l'attività commerciale, in cui
va annoverata l'attività di un centro estetico.
Detta
attività è infatti regolata da specifica normativa di settore che
non consente di confonderla con la professione medica; ne può essere
confuso un "centro estetico" con un "ambulatorio''
stante la diversa tipologia di autorizzazioni necessarie per la relativa
apertura.
La
erogazione di prestazioni mediche in un centro di estetica deve quindi
ritenersi incompatibile salvo per le prestazioni di urgenza ed
emergenza.
2.Possibilità di esercizio della
professione medica durante la frequenza di scuola di specializzazione
Il quesito concernente la possibilità di
esercizio della professione medica durante la frequenza di scuola di
specializzazione trova regolamentazione nel D.lgvo 17/8/1999 n.368.
L’art.40 dispone infatti
che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito
l’esercizio di attività libero
professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua
la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio
Sanitario Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private”.
La
recente legge finanziaria per il 2001 ha tuttavia temperato tale divieto,
prevedendo l’art.19 la possibilità per il medico specializzando di svolgere
attività di natura occasionale o precaria, avendo l’art.19 comma 11
disposto “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici
di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed
essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della
guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di
medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica”.
Entro questi limiti è dunque
consentito allo specializzando svolgere attività professionale retribuita.
3. Relazione fra la sede dell'attività abituale e dell'Ordine di appartenenza
L’iscrizione all’Albo è regolata
dalla legge professionale D.L.C.P.S. 13/9/46 n° 233 e dal D.P.R.
221/50.
La normativa vigente prevede che il medico possa iscriversi all’Albo della
sede di sua residenza o alternativamente a quello del luogo di
prevalente esercizio professionale secondo l’integrazione disposta con
l’art. 9 della Legge 362 del 1991.
La sede di operatività è dunque individuata come alternativa, non
vincolante.
4. Esiste una normativa e/o
autorizzazioni per l'apertura di uno studio medico totalmente privato senza
interessi chirurgici?
Si evidenzia
che l’apertura di uno studio professionale medico non è subordinata ad
alcuna preventiva autorizzazione amministrativa, previsto solo ed
esclusivamente per l’apertura di ambulatori sanitari secondo la previsione
dell’art. 193 T.U.L.S.
Lo studio medico tradizionalmente inteso, in cui l’opera intellettuale
prevale su organizzazione e attrezzatura, è infatti svincolato da adempimenti
particolari, non esistendo normativa specifica che regoli la materia.
Per predisporre una struttura che possa essere accreditata si rinvia
alla D.G.R. 22/2/2000 n. 616-3149, pubblicata sul BUR del 30/3/2000
supplemento 13 disponibile presso la nostra segreteria.
5.
Sono un cardiologo ospedaliero assunto a tempo indeterminato in un ospedale
della città di Torino.
E' possibile ottenere la mobilità tra un ospedale pubblico e un istituto
IRCCS di diritto privato mantenendo quindi l'anzianità acquisita e i diritti
di eventuale futura mobilità verso altri istituti pubblici, come mi pare di
intuire dalle leggi del 1999 che assimilano gli IRCCS a strutture pubbliche
per quanto riguarda la mobilità dei dipendenti dirigenti medici?
Gli IRCCS di diritto pubblico, dopo
il recente riordino collegato con quello più ampio del SSN, vedono modulare
il rapporto di lavoro del loro personale dipendente sulle disposizioni di cui
al Dlgs 29/93 e del Dlgs 502/92.
La mobilità del personale dovrebbe quindi essere garantita paritariamente con quella dei dirigenti operanti nel comparto dall ' art.20 del vigente CCNL
della sanità.
6.
Sono un medico specialista, esercito nel mio studio privato ed ho intenzione
di utilizzare il computer per la gestione delle cartelle cliniche al solo
scopo di diagnosi e cura. Desidero conoscere le norme che regolano la tenuta
di un archivio informatico. (messaggio firmato)
La
tenuta di un archivio informatico è regolato dalla legge 675/96 che ha
abrogato la previgente disciplina di cui alla legge 241/90.
7. Desidero ricevere informazioni riguardanti i
seguenti argomenti:
Per l'apertura di un poliambulatorio
1. Qual'è l'ente
preposto per le autorizzazioni
2. Dove è possibile trovare le relative
normative e leggi riguardanti i locali adibiti per questo uso.
Per l'apertura di un centro servizi (ad uso medico)
adibiti per questo uso.
3. Ci vuole
l'autorizzazione dell'ASL?
4. Deve esserci un
medico responsabile?
5. Se non è
necessario un responsabile medico, che tipo di responsabilità ha il titolare
del "centro servizi"sulle attività che vengono svolte all'interno?
(messaggio firmato)
In riscontro ai
quesiti postici si comunica quanto segue:
- l’apertura di poliambulatori
sanitari è regolata dall’art. 193 e 194 del T.U.L.S che demanda alla
Autorità amministrativa (Sindaco) il rilascio delle relative autorizzazione
di legge.
- Nessuna autorizzazione è invece
rilasciata dall’ASL che viene invece coinvolta direttamente dall’Autorità
amministrativa nel procedimento.
- La normativa che regola la materia
oltre al richiamato T.U.L.S. è costituita dalla D.G.R. 616 del 30/3/2000
della Regione Piemonte.
- La gestione dell’attività
ambulatoriale è subordinata alla nomina di un Direttore Sanitario il quale
assume le responsabilità gestionali della struttura.
8. Vorrei sapere se un decreto penale di condanna
impedisce l'accesso a pubblici concorsi (e nel caso per quanto tempo)considerato che in fase di domanda di ammissione occorre specificare se si hanno carichi pendenti o se si sono riportate condanne penali?
Eventualmente, si può ovviare ricorrendo alla procedura del patteggiamento, posto che con questo non si ha l'accertamento del fatto e quindi non ci si trova davanti ad una condanna vera e propria?
(messaggio firmato)
In riscontro al
quesito postoci Le si comunica che la condanna per decreto penale non è in sé
significativa per l’esclusione dai pubblici concorsi.
La preclusione all’accesso all’impiego pubblico cui i concorsi sono
preordinati non è infatti ricollegata alla tipologia della condanna (per
decreto o per sentenza), bensì al titolo di reato per il quale è stata
riportata la condanna.
La materia deve quindi essere verificata con riferimento ai singoli ordinamenti
delle amministrazioni pubbliche, avendo tuttavia presente l’originario
disposto dell’art.85 del T.U. impiegati dello Stato che può consentire di
individuare quali siano gli illeciti ostativi all’assunzione di impiego
pubblico.
Le si evidenzia inoltre che il ricorso alla procedura di “patteggiamento”
non è affatto soluzione al problema in considerazione del fatto che con legge 1
marzo 2001 è stato reintrodotto il principio di vincolatività della
sentenza di patteggiamento che, di conseguenza, assume identica e peggiore
valenza della condanna per decreto.
9. Sono
laureato in Medicina e Chirurgia, svolgo dal 93 attività come dirigente in
reparto di Medicina Generale c/o l' Ospedale di Ivrea, non sono in possesso di
titoli di specializzazione. Vorrei sapere se il periodo lavorativo svolto, mi da
diritto ad un titolo equivalente alla specialità in Medicina Interna. Ciò al
fine di partecipare a congressi/concorsi. (messaggio firmato)
In riscontro al
quesito con cui è stato chiesto se l'attività di servizio possa essere
considerata sostitutiva del titolo di specializzazione al fine della
partecipazione a pubblici concorsi per la copertura di posti nelle Aziende
Ospedaliere e nelle Aziende Sanitarie, La si rinvia al D.P.R 10/12/1997 n.483.
L'art. 56 del Decreto citato prevede che il personale di ruolo del S.S.N. alla
data di entrata in vigore del Decreto stesso (gennaio 1998) sia esonerato dal
requisito della specializzazione nella disciplina per la partecipazione ai
concorsi presso le ASL e le ASO. La Sua anzianità di ruolo presso la divisione
di medicina interna dell'Ospedale di Ivrea è dunque titolo idoneo per la
partecipazione a pubblici concorsi in ambito sanitario senza necessità del
diploma di specializzazione. La stessa inoltre Le consente sulla scorta
dell'art. 1 della legge 5/2/1992 n.175 di far menzione sulla sua carta intestata
della particolare disciplina esercitata,previo deposito presso la segreteria
dell'Ordine del certificato che attesti l'anzianità di servizio e l'esercizio
nella disciplina per un periodo pari alla durata del relativo corso di
specializzazione.
10.
Onde consentire gli adempimenti dello scrivente ufficio concernenti il
riconoscimento di persone giuridiche, si prega di far conoscere se esistano
corsi di laurea riconosciuti in Italia o in altri Stati in chiropratica,
osteopatia, naturopatia e fisiochinesiterapia e in che senso dette discipline si
possano definire medicine complementari. (messaggio firmato)
La presente in
riscontro alla richiesta di cui all'oggetto in merito alla quale si comunica che
nell'ordinamento universitario italiano non consta esistano corsi di laurea
legalmente istituiti in "chiropratica", "osteopatia",
"naturopatia". Quanto alla professione di "fisiochinesiterapia",
si evidenzia che con D.M. 149/9/1994 n.741 è stata individuata la figura del
"fisioterapista", le cui competenze concernono gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, cui si accede
mediamente con diploma universitario abilitante (laurea breve). in ambito
comunitario poi la "chiropratica", che viene considerata medicina
complementare, è oggetto di specifico diploma di laurea istituito per primo nel
1994 in Danimarca e successivamente in altri Paesi comunitari. Detti diplomi non
trovano attualmente riconoscimento sul territorio italiano, dove tuttavia il
Consiglio di stato ha riconosciuto la liceità dell'esercizio di questa pratica
senza definire però chi è autorizzato a svolgerla. Quanto da ultimo
all'"osteopatia" e alla "naturopatia" risultano entrambe
attività praticate nei Paesi comunitari pur se con regolamentazioni
differenziate, essendo in alcuni Stati riservate ai soli titolari di diploma di
laurea in medicina che consentono di ritenerle pratiche o discipline
complementari.
11.
Dalla consultazione dell'Albo dei medici, tenuto dal vostro Ordine, si rileva
che alcuni nominativi recano l'indicazione "Iscritto all'albo degli
psicoterapeuti".
Domando:
1. In base a quale legge
dello Stato è tenuto tale Albo e in base a quali requisiti, verificabili, vengono iscritti tali nominativi,
2. Dove si può consultare tale Albo. (messaggio
firmato)
In riscontro al quesito postoci si comunica che l'attività di
"psicoterapia" è regolata dalla legge 18/2/1989 n.56 D.M. 12/10/1992.
Il requisito fondamentale è costituito da adeguata formazione ed addestramento
in "psicoterapia" acquisita post laurea presso istituti all'uopo
abilitati dallo Stato. L'elenco dei medici chirurghi abilitati all'esercizio
della psicoterapia è consultabile presso gli sportelli di segreteria
dell'Ordine scrivente in Torino - Via Caboto 35.
12.
Sono una specializzanda (scuola di Ematologia). Essendo la scuola di specialità
una formazione della durata minima di 4 anni nell'area specifica dell'esercizio
della professione è necessario che noi specializzandi partecipiamo ai corsi di
formazione per la raccolta dei crediti. Chi come me terminerà la specialità
fra 4 anni avrà a disposizione un solo anno per accumulare 150 crediti.
(messaggio firmato)
In riscontro al
quesito postoci relativo alla posizione dei medici specializzandi riguardo all'ECM
si comunica essere prevista dalla vigente normativa una specifica esenzione. Il
medico iscritto a corsi universitari di specializzazione post laurea è infatti
esentato dall'obbligo di acquisire crediti formativi dalla circolare 5/3/2002
DIRP 3/AG/448
13. Io
sottoscritto, laureato in medicina chirurgia il 5/10/2001 all'Università
degli studi di Torino richiedo se la mia qualifica è riconosciuta idonea per lo
svolgimento di terapia di riabilitazione. (messaggio firmato)
In riscontro al
quesito postoci si evidenzia che la laurea in medicina è titolo idoneo per
qualsiasi atto della professione medica, tra i quali rientrano anche quelli
inerenti la riabilitazione. Deve, tuttavia esserle significato che tale
abilitazione deve ritenersi circoscritta ai soli atti dell'attività
professionale dei terapisti della riabilitazione, né può essere confusa con lo
svolgimento di prestazioni in via esclusiva inerente il settore della fisiatria.
Maggiori chiarimenti potranno esserle forniti a fronte di una concretizzazione
esemplificativa della situazione che le interessa.
14. Il
sottoscritto appartenente a questo ordine dal 1980, avendo l'intenzione di
aprire un nuovo Studio Medico Specialistico Dermatologico privato chiede di
essere informato sugli obblighi da ottemperare a norma di legge. (messaggio
firmato)
La presente in
riscontro al quesito postoci in merito al quale deve premettersi ce la materia
è oggetto di recente evoluzione che ne determina profili di opinabilità.
L'apertura di studi medici tradizionalmente intesi, ove l'attività
professionale prevalga sull'organizzazione tecnico-strumentale, deve ritenersi
svincolata da ogni adempimento di carattere amministrativo. Sulla materia
è però recentemente intervenuta la D.C.R. 22/2/2000 n.616-3149 che ha
parzialmente previsto nuovi regimi autorizzati anche per quegli studi
medici che, collocandosi operativamente nel contesto più generale
dell'interesse pubblico della salute, sono ritenuti strutture che devono essere
preventivamente autorizzate. La nuova disciplina regionale non ha ancora trovato
piena applicazione sicché deve ritenersi che nella presente fase l'apertura di
uno, studio tradizionalmente inteso possa continuare ad essere ritenuta
svincolata da preventiva autorizzazione- amministrativa che sarà invece
ineludibile qualora la struttura sia utilizzata per attività chirurgiche o per
l'esecuzione di terapie o indagini strumentali.
15. Invio
la presente a scopo informativo, riguardo a un procedimento penale a mio carico,
per un evento verificatosi nel 1995. Tale procedimento si è concluso nel 2001
con un verdetto di assoluzione"perché il fatto non sussiste". In base
al contratto nazionale di lavoro allora in vigore che fa riferimento per tali
questioni al CCNL in vigore negli anni 1984-85 e in base a quelle che sono le
garanzie assicurative della polizza INA della mia ASL relativa a quel periodo,ho
diritto oppure no alle spese legali da me sostenute? (messaggio firmato)
In riscontro al
quesito postoci, concernente il diritto o meno alla copertura delle spese di
assistenza legale relative a giudizi conseguenti attività di servizio, si fa
rinvio all'art. 41 del D.P.R. 270/87. La norma richiamata, facente parte del
CCNL del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale triennio
1985/1987, ha previsto che l'ente nella tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi apertura di un procedimento penale o civile a carico di un
proprio dipendente, e non sussista conflitto di giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale. La disposizione ha trovato applicazione estensiva,
ritenendo che l'assistenza legale, possa essere sostituita con la rifusione
degli onorari anticipati dal dipendente. Sul discorso vi è però contrasto di
giurisprudenza in quanto, secondo alcuni Tribunali, la rifusione dell'onorario
sarebbe possibile solo se il dipendente abbia chiesto l'assistenza e gli sia
stata rifiutata ovvero gli sia stato consentito l'accesso ad un suo legale di
fiducia.
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