1.Compatibilità dell'attività medica con quella commerciale di un centro estetico

L' attività medica non è compatibile con l'attività commerciale, in cui va annoverata l'attività di un centro estetico.

Detta attività è infatti regolata da specifica normativa di settore che non  consente di confonderla con la professione medica; ne può essere confuso  un "centro estetico" con un "ambulatorio'' stante la diversa tipologia di autorizzazioni necessarie per la relativa apertura.

La erogazione di prestazioni mediche in un centro di estetica deve quindi ritenersi incompatibile salvo per le prestazioni di urgenza ed emergenza. 

2.Possibilità di esercizio della professione medica durante la frequenza di scuola di specializzazione

Il quesito concernente la possibilità di esercizio della professione medica durante la frequenza di scuola di specializzazione trova regolamentazione nel D.lgvo 17/8/1999 n.368.

L’art.40 dispone infatti che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività  libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private”.

La recente legge finanziaria per il 2001 ha tuttavia temperato tale divieto, prevedendo l’art.19 la possibilità per il medico specializzando di svolgere attività di natura occasionale o precaria, avendo l’art.19 comma 11 disposto “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Entro questi limiti è dunque consentito allo specializzando svolgere attività professionale retribuita.

3. Relazione fra la sede dell'attività abituale e dell'Ordine di appartenenza

L’iscrizione all’Albo è  regolata dalla legge professionale D.L.C.P.S. 13/9/46 n° 233 e dal  D.P.R.  221/50.
La normativa vigente prevede che il medico possa iscriversi all’Albo della sede di sua residenza o alternativamente a quello del luogo di prevalente esercizio professionale secondo l’integrazione disposta con l’art. 9 della Legge 362 del 1991.
La sede di operatività è dunque individuata come alternativa, non vincolante.

4. Esiste una normativa e/o autorizzazioni per l'apertura di uno studio medico totalmente privato senza interessi chirurgici?

Si evidenzia che l’apertura di uno studio professionale medico non è subordinata ad alcuna preventiva autorizzazione amministrativa, previsto solo ed esclusivamente per l’apertura di ambulatori sanitari secondo la previsione dell’art. 193  T.U.L.S.
Lo studio medico tradizionalmente inteso, in cui l’opera intellettuale prevale su organizzazione e attrezzatura, è infatti svincolato da adempimenti particolari, non esistendo normativa specifica che regoli la materia.
Per predisporre una struttura che possa essere accreditata si rinvia  alla D.G.R. 22/2/2000 n. 616-3149, pubblicata sul BUR del 30/3/2000 supplemento 13 disponibile presso la nostra segreteria.

5. Sono un cardiologo ospedaliero assunto a tempo indeterminato in un ospedale della città di Torino.
E' possibile ottenere la mobilità tra un ospedale pubblico e un istituto IRCCS di diritto privato mantenendo quindi l'anzianità acquisita e i diritti di eventuale futura mobilità verso altri istituti pubblici, come mi pare di intuire dalle leggi del 1999 che assimilano gli IRCCS a strutture pubbliche per quanto riguarda la mobilità dei dipendenti dirigenti medici?

Gli IRCCS di diritto pubblico, dopo il recente riordino collegato con quello più ampio del SSN, vedono modulare il rapporto di lavoro del loro personale dipendente sulle disposizioni di cui al Dlgs 29/93 e del Dlgs 502/92.
La mobilità del personale dovrebbe quindi essere garantita paritariamente con quella dei dirigenti operanti nel comparto dall ' art.20 del vigente CCNL della sanità.

6. Sono un medico specialista, esercito nel mio studio privato ed ho intenzione di utilizzare il computer per la gestione delle cartelle cliniche al solo scopo di diagnosi e cura. Desidero conoscere le norme che regolano la tenuta di un archivio informatico. (messaggio firmato)

La tenuta di un archivio informatico è regolato dalla legge 675/96 che ha abrogato la previgente disciplina di cui alla legge 241/90.

7. Desidero ricevere informazioni riguardanti i seguenti argomenti:

Per l'apertura di un poliambulatorio

1.    Qual'è l'ente preposto per le autorizzazioni
2.    Dove è possibile trovare le relative normative e leggi riguardanti i locali adibiti per questo uso.

Per l'apertura di un centro servizi (ad uso medico)

adibiti per questo uso.
3.  Ci vuole l'autorizzazione dell'ASL?
4.  Deve esserci un medico responsabile?
5.  Se non è necessario un responsabile medico, che tipo di responsabilità ha il titolare del "centro servizi"sulle attività che vengono svolte all'interno? (messaggio firmato)

In riscontro ai quesiti postici si comunica quanto segue:

  1. l’apertura di poliambulatori  sanitari è regolata dall’art. 193 e 194 del T.U.L.S che demanda alla Autorità amministrativa (Sindaco) il rilascio delle relative autorizzazione di legge.
  2. Nessuna autorizzazione è invece rilasciata dall’ASL che viene invece coinvolta direttamente dall’Autorità amministrativa nel procedimento.
  3. La normativa che regola la materia oltre al richiamato T.U.L.S. è costituita dalla D.G.R. 616 del 30/3/2000 della Regione Piemonte.
  4. La gestione dell’attività ambulatoriale è subordinata alla nomina di un Direttore Sanitario il quale assume le responsabilità gestionali della struttura.

8. Vorrei sapere se un decreto penale di condanna impedisce l'accesso a pubblici concorsi (e nel caso per quanto tempo)considerato che in fase di domanda di ammissione occorre specificare se si hanno carichi pendenti o se si sono riportate condanne penali?
Eventualmente, si può ovviare ricorrendo alla procedura del patteggiamento, posto che con questo non si ha l'accertamento del fatto e quindi non ci si trova davanti ad una condanna vera e propria? (messaggio firmato)

In riscontro al quesito postoci Le si comunica che la condanna per decreto penale non è in sé significativa per l’esclusione dai pubblici concorsi.

La preclusione all’accesso all’impiego pubblico cui i concorsi sono preordinati non è infatti ricollegata alla tipologia della condanna (per decreto o per sentenza), bensì al titolo di reato per il quale è stata riportata la condanna.
La materia deve quindi essere verificata con riferimento ai singoli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, avendo tuttavia presente l’originario disposto dell’art.85 del T.U. impiegati dello Stato che può consentire di individuare quali siano gli illeciti ostativi all’assunzione di impiego pubblico.
Le si evidenzia inoltre che il ricorso alla procedura di “patteggiamento” non è affatto soluzione al problema in considerazione del fatto che con legge 1 marzo 2001 è stato reintrodotto il principio di vincolatività della sentenza di patteggiamento che, di conseguenza, assume identica e peggiore valenza della condanna per decreto.

9. Sono laureato in Medicina e Chirurgia, svolgo dal 93 attività come dirigente in reparto di Medicina Generale c/o l' Ospedale di Ivrea, non sono in possesso di titoli di specializzazione. Vorrei sapere se il periodo lavorativo svolto, mi da diritto ad un titolo equivalente alla specialità in Medicina Interna. Ciò al fine di partecipare a congressi/concorsi. (messaggio firmato)

In riscontro al quesito con cui è stato chiesto se l'attività di servizio possa essere considerata sostitutiva del titolo di specializzazione al fine della partecipazione a pubblici concorsi per la copertura di posti nelle Aziende Ospedaliere e nelle Aziende Sanitarie, La si rinvia al D.P.R 10/12/1997 n.483. L'art. 56 del Decreto citato prevede che il personale di ruolo del S.S.N. alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (gennaio 1998) sia esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina per la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le ASO. La Sua anzianità di ruolo presso la divisione di medicina interna dell'Ospedale di Ivrea è dunque titolo idoneo per la partecipazione a pubblici concorsi in ambito sanitario senza necessità del diploma di specializzazione. La stessa inoltre Le consente sulla scorta dell'art. 1 della legge 5/2/1992 n.175 di far menzione sulla sua carta intestata della particolare disciplina esercitata,previo deposito presso la segreteria dell'Ordine del certificato che attesti l'anzianità di servizio e l'esercizio nella disciplina per un periodo pari alla durata del relativo corso di specializzazione.

10. Onde consentire gli adempimenti dello scrivente ufficio concernenti il riconoscimento di persone giuridiche, si prega di far conoscere se esistano corsi di laurea riconosciuti in Italia o in altri Stati in chiropratica,  osteopatia, naturopatia e fisiochinesiterapia e in che senso dette discipline si possano definire medicine complementari. (messaggio firmato)

La presente in riscontro alla richiesta di cui all'oggetto in merito alla quale si comunica che nell'ordinamento universitario italiano non consta esistano corsi di laurea legalmente istituiti in "chiropratica",  "osteopatia", "naturopatia". Quanto alla professione di "fisiochinesiterapia", si evidenzia che con D.M. 149/9/1994 n.741 è stata individuata la figura del "fisioterapista", le cui competenze concernono gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, cui si accede mediamente con diploma universitario abilitante (laurea breve). in ambito comunitario poi la "chiropratica", che viene considerata medicina complementare, è oggetto di specifico diploma di laurea istituito per primo nel 1994 in Danimarca e successivamente in altri Paesi comunitari. Detti diplomi non trovano attualmente riconoscimento sul territorio italiano, dove tuttavia il Consiglio di stato ha riconosciuto la liceità dell'esercizio di questa pratica senza definire però chi è autorizzato a svolgerla. Quanto da ultimo all'"osteopatia" e alla "naturopatia" risultano entrambe attività praticate nei Paesi comunitari pur se con regolamentazioni differenziate, essendo in alcuni Stati riservate ai soli titolari di diploma di laurea in medicina che consentono di ritenerle pratiche o discipline complementari.

11. Dalla consultazione dell'Albo dei medici, tenuto dal vostro Ordine, si rileva che alcuni nominativi recano l'indicazione "Iscritto all'albo degli psicoterapeuti".

Domando:

1.  In base a quale legge dello Stato è tenuto tale Albo e in base a quali requisiti, verificabili, vengono iscritti tali nominativi,
2.  Dove si può consultare tale Albo. (messaggio firmato)

In riscontro al quesito postoci si comunica che l'attività di "psicoterapia" è regolata dalla legge 18/2/1989 n.56 D.M. 12/10/1992. Il requisito fondamentale è costituito da adeguata formazione ed addestramento in "psicoterapia" acquisita post laurea presso istituti all'uopo abilitati dallo Stato. L'elenco dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della psicoterapia è consultabile presso gli sportelli di segreteria dell'Ordine scrivente in Torino - Via Caboto 35.

12. Sono una specializzanda (scuola di Ematologia). Essendo la scuola di specialità una formazione della durata minima di 4 anni nell'area specifica dell'esercizio della professione è necessario che noi specializzandi partecipiamo ai corsi di formazione per la raccolta dei crediti. Chi come me terminerà la specialità fra 4 anni avrà a disposizione un solo anno per accumulare 150 crediti. (messaggio firmato)

In riscontro al quesito postoci relativo alla posizione dei medici specializzandi riguardo all'ECM si comunica essere prevista dalla vigente normativa una specifica esenzione. Il medico iscritto a corsi universitari di specializzazione post laurea è infatti esentato dall'obbligo di acquisire crediti formativi dalla circolare 5/3/2002 DIRP 3/AG/448

13. Io sottoscritto, laureato in medicina chirurgia il 5/10/2001 all'Università degli studi di Torino richiedo se la mia qualifica è riconosciuta idonea per lo svolgimento di terapia di riabilitazione. (messaggio firmato)

In riscontro al quesito postoci si evidenzia che la laurea in medicina è titolo idoneo per qualsiasi atto della professione medica, tra i quali rientrano anche quelli inerenti la riabilitazione. Deve, tuttavia esserle significato che tale abilitazione deve ritenersi circoscritta ai soli atti dell'attività professionale dei terapisti della riabilitazione, né può essere confusa con lo svolgimento di prestazioni in via esclusiva inerente il settore della fisiatria. Maggiori chiarimenti potranno esserle forniti a fronte di una concretizzazione esemplificativa della situazione che le interessa.

14. Il sottoscritto appartenente  a questo ordine dal 1980, avendo l'intenzione di aprire un nuovo Studio Medico Specialistico Dermatologico privato chiede di essere informato sugli obblighi da ottemperare a norma di legge. (messaggio firmato)

La presente in riscontro al quesito postoci in merito al quale deve premettersi ce la materia è oggetto di recente evoluzione che ne determina profili di opinabilità. L'apertura di studi medici tradizionalmente intesi, ove l'attività professionale prevalga sull'organizzazione tecnico-strumentale, deve ritenersi svincolata da ogni adempimento di carattere amministrativo. Sulla  materia è però recentemente intervenuta la D.C.R. 22/2/2000 n.616-3149 che ha parzialmente previsto nuovi regimi autorizzati anche per  quegli studi medici che, collocandosi operativamente nel contesto più generale  dell'interesse pubblico della salute, sono ritenuti strutture che devono essere preventivamente autorizzate. La nuova disciplina regionale non ha ancora trovato piena applicazione sicché deve ritenersi che nella presente fase l'apertura di uno, studio tradizionalmente inteso possa continuare ad essere ritenuta svincolata da preventiva autorizzazione- amministrativa che sarà invece ineludibile qualora la struttura sia utilizzata per attività chirurgiche o per l'esecuzione di terapie o indagini strumentali.

15. Invio la presente a scopo informativo, riguardo a un procedimento penale a mio carico, per un evento verificatosi nel 1995. Tale procedimento si è concluso nel 2001 con un verdetto di assoluzione"perché il fatto non sussiste". In base al contratto nazionale di lavoro allora in vigore che fa riferimento per tali questioni al CCNL in vigore negli anni 1984-85 e in base a quelle che sono le garanzie assicurative della polizza INA della mia ASL relativa a quel periodo,ho diritto oppure no alle spese legali da me sostenute? (messaggio firmato)

In riscontro al quesito postoci, concernente il diritto o meno alla copertura delle spese di assistenza legale relative a giudizi conseguenti attività di servizio, si fa rinvio all'art. 41 del D.P.R. 270/87. La norma richiamata, facente parte del CCNL del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale triennio 1985/1987, ha previsto che l'ente nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi apertura di un procedimento penale o civile a carico di un proprio dipendente, e non sussista conflitto di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale. La disposizione ha trovato applicazione estensiva, ritenendo che l'assistenza legale, possa essere sostituita con la rifusione degli onorari anticipati dal dipendente. Sul discorso vi è però contrasto di giurisprudenza in quanto, secondo alcuni Tribunali, la rifusione dell'onorario sarebbe possibile solo se il dipendente abbia chiesto l'assistenza e gli sia stata rifiutata ovvero gli sia stato consentito l'accesso ad un suo legale di fiducia.